Art 5

Art. 5.1.La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, e' effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonche' ai sensi dell'art. 6.
2.Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.
Nota all'art. 5:
- Gli articoli 70 e 75 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 386/1989, sono cosi' formulati (per l'art. 71 si veda in nota all'art. 4):
"Art. 70. - 1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata".
"Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;
f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province".
Entrata in vigore il 22 aprile 1992

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