Art 2

Art. 2.1.La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformita' dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storicoarchitettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, e' disposta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse. Per l'approvazione di progetti che comportino ristrutturazioni complesse della rete viaria e un cofinanziamento da parte di regioni ed enti locali e' possibile altresi' avvalersi dello strumento dell'accordo di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.
2.Il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate.
Note all'art. 2:
- L'art. 10 del D.-L. 30 dicembre 1997, n. 457, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49, cosi' recita:
"Art. 10 (Interventi vari). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche' per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi gia' approvati, nel limite massimo del 60 per cento.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
4. Per l'attuazione delle finalita' indicate al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.
5. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
6. Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo".
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzilamente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui un amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135.
- La legge 29 maggio 1969, n. 315 (Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1969, n. 161.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1998

Sentenze5


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400130
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  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-20, n. 202309117
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    • art. 1 l. 315/1969·
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  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-16, n. 202107622
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  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-08, n. 201003627
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