Art 1

Art. 1.
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, e' ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianita'. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma. ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 1a s.s 11/11/1983, n. 310) ha disposto (con l'art. 25) che il trattamento economico provvisorio del personale di cui al presente articolo, e' prorogato fino al 31 dicembre 1983.
Entrata in vigore il 12 settembre 1983

Sentenze10


  • 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-15, n. 202407315
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    • affidamento nella sicurezza giuridica·
    • art. 36 Cost.·
    • art. 37 c.p.a.·
    • art. 81 Cost.·
    • art. 9 comma 21 d.l. n. 78/2010·
    • blocco retributivo·
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    • compensazione delle spese·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • illegittimità costituzionale·
    • motivi di sospensione del blocco retributivo·
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    • ricorso amministrativo·
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    • sospensione degli incrementi stipendiali

  • 2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-05, n. 202416117
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    • art. 3, 36 e 97 della Costituzione·
    • art. 9, comma 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78·
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  • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-06, n. 202416157
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    • art. 3, 36, 97 Cost.·
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  • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-15, n. 202407319
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  • 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-15, n. 202407317
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    • art. 3, 36 e 97 Cost.·
    • art. 81 Cost.·
    • art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010·
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