Art 5

Art. 5.


Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1.L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
1-bis.L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore. (7) ((8))2.Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
2-bis.L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
3.Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4.Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis.All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile".

---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze1

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