Art 5

Art. 5.


Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1.L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2.Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
((2-bis.L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile))3.Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti ((soggetti a trascrizione)), per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4.Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
((4-bis.All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"))
Entrata in vigore il 10 novembre 2014

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