Art. 4.(( (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi
nelle concessioni). ))((1.All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";
b)al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014"))
Entrata in vigore il 11 agosto 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi