Art 4
Art. 4.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati puo' il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati puo' il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.