Art 17

Art. 17. Rimborsabilita' dei farmaci equivalenti 1.All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma1-bise' abrogato. 2.I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonche' istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilita' del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. 3.I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Note all'art. 17: - Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' pubblicato nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2012.
Entrata in vigore il 12 agosto 2022

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