indennita' di bilinguismo

Art. 22. Indennita' di bilinguismo1.All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'indennita' di bilinguismo, qualora sia prevista, e' calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.
Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado piu' elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennita' di cui al comma precedente e' calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa".
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 22:
- L'art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' il seguente:
"Art. 1. - La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.
Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal Commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati per il personale da questi dipendente".
- L'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato nella nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1997
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