(sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)

Art. 31.(Sospensione preventiva del magistrato
sottoposto a procedimento penale)

Il magistrato sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui e' stato emesso contro di lui mandato e ordine di cattura.
Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in stato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.
Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.
Entrata in vigore il 22 giugno 1946

Sentenze15

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