(chiusura dell'istruzione)

Art. 33.(Chiusura dell'istruzione)

Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.
Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.
In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi debbono essere nuovamente sentiti.
Il decreto e' comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.
Entrata in vigore il 22 giugno 1946

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