(formalita' per il parere del consiglio superiore e dei consigli giudiziari)

Art. 4.(Formalita' per il parere del Consiglio superiore
e dei Consigli giudiziari)

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi e' data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 22 giugno 1946
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