(inamovibilita' della sede)

Art. 2.(Inamovibilita' della sede)

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore del Regno o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'. Il parere del Consiglio superiore e' vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti. (11)
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. (8) (8a) ((13))
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.


-------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati".
Ha altresi' disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 [. . .]." (120 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto). -------------AGGIORNAMENTO (8a)
La L. 16 giugno 1998, n. 188 nel modificare il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 1) che le predette modifiche hanno effetto a decorrere dal 2 giugno 1999. -------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". -------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 12 settembre 2012

Sentenze58


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/09/2009, n. 20730
    Provvedimento:
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17931
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      • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-10, n. 202406200
        Provvedimento:
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        • Consiglio Superiore della Magistratura·
        • delibera del Plenum del CSM·
        • incompatibilità ambientale·
        • Legge delle Guarentigie della magistratura·
        • parere della Prima Commissione·
        • procedura di trasferimento d'ufficio·
        • salvaguardia dell'interesse pubblico·
        • trasferimento d'ufficio·
        • trasferimento in prevenzione·
        • tutela dell'interesse del magistrato

      • 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-23, n. 202401787
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        • art. 105 Cost.·
        • art. 11 del d.lgs. 160/2006·
        • assenza di pregiudizialità tra procedimento penale/disciplinare e valutazione di professionalità·
        • circolare CSM n. 20691/2007·
        • Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
        • indipendenza e terzietà del giudice·
        • limite al sindacato giurisdizionale·
        • prerequisiti dell'imparzialità·
        • prova per indizi gravi, precisi e concordanti·
        • valutazione di professionalità dei magistrati

      • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202318085
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        • annullamento degli atti amministrativi·
        • art. 2 del R. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511·
        • compatibilità con le funzioni giurisdizionali·
        • Consiglio Superiore della Magistratura·
        • diritto alla difesa·
        • garanzia di indipendenza e imparzialità·
        • incompatibilità ambientale·
        • procedura di incompatibilità funzionale·
        • sindacato giurisdizionale sui trasferimenti d'ufficio·
        • sospensione del procedimento·
        • trasferimento a domanda·
        • trasferimento d'ufficio·
        • tutela del prestigio dell'ordine giudiziario·
        • valutatività delle prove
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