(responsabilita' disciplinare dei magistrati)

Art. 18.(Responsabilita' disciplinare dei magistrati)

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, e' soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 22 giugno 1946

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