(responsabilita' disciplinare dei magistrati)
Art. 18.(Responsabilita' disciplinare dei magistrati)
Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, e' soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, e' soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.