(disdetta, revoca e rinunzia)

Art. 34.(Disdetta, revoca e rinunzia)

L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:
1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;
2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
4) opposizione alle verifiche dei funzionari della Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per la Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;
5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria disciplinare;
6) cessione non autorizzata della rivendita;
7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione.
8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;
9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.
Il rivenditore puo' procedere alla disdetta, dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:
a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;
b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di eta'.
In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.
Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.
Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.
Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1958

Sentenze206


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-01, n. 202310395
    Provvedimento:
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    • art. 34 Legge 1293/1957·
    • carenza di motivazione·
    • forza maggiore·
    • generi di monopolio·
    • proporzionalità della sanzione·
    • rapporto fiduciario·
    • revoca della concessione·
    • soccombenza·
    • sospensione della rivendita·
    • spese processuali

  • 2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-30, n. 202402342
    Provvedimento:
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    • autorizzazione all'interruzione dell'attività·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • decadenza dalla gestione della rivendita·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inadempimento degli obblighi contrattuali·
    • revoca della concessione·
    • ricorso amministrativo·
    • sospensione dell'attività commerciale·
    • trasferimento di sede·
    • violazione art. 10 bis Legge 241/1990·
    • violazione art. 34 Legge 1293/1957·
    • violazione del legittimo affidamento

  • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-07, n. 202400623
    Provvedimento:
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    • analogia in malam partem·
    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decadenza della concessione·
    • disciplina dei monopoli·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione delle norme sanzionatorie·
    • principio di proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca della concessione·
    • violazione art. 6, 13, 18 e 34 legge n. 1293/1957

  • 4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400028
    Provvedimento:
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    • art. 97 Cost. e principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa·
    • carenza d'interesse sopravvenuta·
    • cessione dell'azienda·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione·
    • proporzionalità e adeguatezza dei provvedimenti amministrativi·
    • revoca della licenza·
    • sospensione cautelare·
    • violazione art. 10 D.M. 38/2013

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202301021
    Provvedimento:
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    • art. 2 del contratto di concessione·
    • art. 34 della Legge 22.12.1957·
    • decreto Cura Italia·
    • decreto di liquidità·
    • eccesso di potere·
    • principio del giusto procedimento·
    • prova degli inadempimenti·
    • revoca della concessione·
    • sanzione amministrativa·
    • sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi·
    • valut·
    • violazione degli obblighi di versamento
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