(gestione personale - coadiutore - assistenti)
Art. 28.(Gestione personale - Coadiutore - Assistenti)
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi))
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi))
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-22, n. 202311153Provvedimento:Leggi di più...- art. 28 legge n. 1293 del 1957·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
- diniego di concessione·
- improcedibilità del ricorso·
- motivazione della sentenza·
- natura decisoria dell'atto amministrativo·
- obbligo di provvedere·
- procedimento amministrativo·
- revoca concessione·
- ricorso gerarchico·
- ricorso straordinario al Capo dello Stato·
- silenzio amministrativo·
- sostituzione provvedimento amministrativo·
- spese processuali·
- tardività dell'impugnazione·
- valutazione delle prove
2. SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202402116, Verifica appelloProvvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 110 TULPS·
- art. 50 comma 7 TUEL·
- congruenza istruttoria e motivazione·
- diritti dei gestori di apparecchi da gioco·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- intesa Stato-Regioni·
- ludopatia·
- ordinanza sindacale·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- regolamentazione del gioco d'azzardo·
- tutela della salute pubblica
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-06, n. 202402196Provvedimento:Leggi di più...- appello·
- art. 110 TULPS·
- art. 50 TUEL·
- concessione di apparecchi per il gioco lecito·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- intesa Stato-Regioni·
- legittimazione ad agire delle associazioni di categoria·
- limitazione oraria apparecchi da gioco·
- ordinanza sindacale·
- principio di proporzionalità·
- proporzionalità e disparità di trattamento·
- tutela della salute pubblica e ludopatia
4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300284Provvedimento:Leggi di più...- art. 28 Legge 1293/57·
- condanna penale ostativa·
- dichiarazione sostitutiva art. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000·
- diniego per mancanza di moralità·
- falsità delle dichiarazioni·
- principio di intuitus personae·
- requisiti soggettivi per la gestione di attività commerciale·
- rigetto istanza di assegnazione in trattativa privata·
- spese di lite a carico del ricorrente·
- violazione art. 6 Legge 1293/57 lett. b)
5. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400029Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di decreto prefettizio·
- art. 4 l.r. 5 agosto 2013, n. 5·
- art. 88 TULPS·
- attività di raccolta scommesse·
- autorizzazioni di polizia·
- compensazione delle spese di lite·
- discrezionalità amministrativa·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili·
- orientamento giurisprudenziale·
- procedimento amministrativo·
- subentro nell'attività commerciale·
- tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza