ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse1.La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2.La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3.Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4.Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5.Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".
2.La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3.Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4.Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5.Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".