Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).
Art. 39.Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).
3.Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
b)l'articolo 60 e' abrogato;
c)all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;
d)all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
e)all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).
3.Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
b)l'articolo 60 e' abrogato;
c)all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;
d)all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
e)all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.