Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
Art. 9.Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione1.(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
2.(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
3.(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
4.Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi (( universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda )) una limitazione nelle iscrizioni.
5.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6.Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
2.(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
3.(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
4.Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi (( universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda )) una limitazione nelle iscrizioni.
5.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6.Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410217Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione all'insegnamento·
- art. 1, co. 110, l. 207/2005·
- art. 3 d.m. 92/2019·
- bilanciamento tra interesse degli aspiranti docenti e esigenze di professionalità·
- compensazione delle spese di giudizio·
- costituzionalità del sistema di reclutamento docenti·
- disposizioni transitorie e finali·
- requisiti di accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno·
- rigetto del ricorso·
- specificità della figura professionale dell'insegnante di sostegno·
- tutela giurisdizionale dell'inerzia amministrativa·
- valutazione dei titoli di accesso al TFA
2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-08, n. 202403014Provvedimento:Leggi di più...- ammissione con riserva·
- annullamento di delibera concorsuale·
- carenza di istruttoria·
- concorso pubblico·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- esclusione da concorso·
- eterointegrazione della lex specialis concorsuale·
- favor partecipationis·
- graduatoria concorsuale·
- principio di equipollenza dei titoli·
- regolamento concorsuale·
- requisiti di ammissione·
- specializzazione professionale·
- spese processuali
3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415502Provvedimento:Leggi di più...- Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011·
- art. 4 della l. n. 42 del 1999·
- art. 6, comma 3, del D.lgs. 502/1992·
- D.M. 27 luglio 2000·
- D.P.C.M. 26 luglio 2011·
- elenchi speciali ad esaurimento·
- esperienza lavorativa·
- massofisioterapia·
- normativa sull'equivalenza dei titoli·
- principio di certezza del diritto·
- principio di eguaglianza·
- professioni sanitarie·
- proporzionalità e adeguatezza delle misure amministrative·
- riconoscimento dell'equivalenza dei titoli·
- tutela del diritto
4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2024-07-24, n. 202415121Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione all'esercizio professionale·
- art. 60 c.p.a.·
- elenco speciale ad esaurimento·
- equivalenza dei titoli·
- giurisprudenza amministrativa·
- legge 43/2006·
- massofisioterapisti·
- operatori di interesse sanitario·
- professioni sanitarie·
- riordino delle professioni sanitarie
5. TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-07-24, n. 202312507Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 60 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- equipollenza dei titoli·
- esclusione da concorso·
- illegittimità bando di concorso·
- improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
- misura cautelare·
- parità di trattamento·
- principio di ragionevolezza·
- principio dispositivo·
- sviamento di potere·
- trasformazione delle prove·
- violazione criteri valutazione titoli