(norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)
Art. 24.(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)1.E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero gia' posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme.
2.I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al ((decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)), e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647.
2-bis.Ferme restando le attribuzioni delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano alle ((Autorita' di sistema portuale)) i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter.I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'((Autorita' di sistema portuale)) e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)).
3.Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanita', un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.
4.Ai lavoratori gia' cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5.Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno 1994.
6.Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58.
2.I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al ((decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)), e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647.
2-bis.Ferme restando le attribuzioni delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano alle ((Autorita' di sistema portuale)) i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter.I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'((Autorita' di sistema portuale)) e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)).
3.Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanita', un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.
4.Ai lavoratori gia' cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5.Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno 1994.
6.Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58.