norme transitorie e finali
Art. 34. Norme transitorie e finali1.Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni ((gia' esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.))2.Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':
a)razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;b)assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;c)promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3.Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
a)razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;b)assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;c)promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3.Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
3. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-07-17, n. 201301188Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98·
- art. 73 c.p.a.·
- Commissioni Territoriali·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- istanza di asilo politico·
- permesso di soggiorno per motivi umanitari·
- protezione sussidiaria·
- revoca del permesso di soggiorno·
- riconoscimento dello status di rifugiato politico·
- sospensione dell'esecutività del provvedimento·
- valutazione delle controindicazioni al rimpatrio
4. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2013-01-22, n. 201300099Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98·
- asilo politico·
- compensazione delle spese di giudizio·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- mancato deposito del passaporto·
- permesso di soggiorno·
- protezione sussidiaria·
- rinnovo del permesso di soggiorno
5. TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2012-11-29, n. 201201526Provvedimento:Leggi di più...- art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98·
- art. 73 c.p.a.·
- Commissioni Territoriali·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di motivazione·
- diniego di permesso di soggiorno·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno per motivi umanitari·
- protezione sussidiaria·
- regolamentazione procedurale·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento