Art 9

Art. 9.

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro.
L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e' abrogato.
Entrata in vigore il 8 giugno 1976

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