Art 10
Art. 10.
Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
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