obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del consiglio di stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali

Art. 13. Obbligo di permanenza nella sede
di nomina per i presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e per i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali1.All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".
Entrata in vigore il 26 luglio 2000

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