Disposizioni concernenti la patente di guida. procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso eu pilot 7070/14/move

Art. 11.Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE1.Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;
b)all'allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'».
2.Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 115:
1) la letterab)del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla letterac)del comma 1, il numero 1) e' abrogato;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d)all'articolo 170:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
Note all'art. 11:
L'Allegato III, paragrafo A e l'allegato IV paragrafo 2 del testo del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99, come modificati dalla presente legge, cosi' recitano:
"Allegato III - Requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore.
(Omissis).
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
(Omissis)."
"Allegato IV - Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida.
(Omissis).
2. Condizioni generali
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di esaminatore;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore:
dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 115, 116. 118-bis e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificati dalla presente legge:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1.
c) anni diciotto per guidare:
1) (abrogato);
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
(Omissis).
4. (abrogato).
(Omissis)."
"Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - (Omissis).
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze."
"Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
(Omissis)."
"Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote). - (Omissis).
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni.
(Omissis).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
(Omissis).".
Entrata in vigore il 3 agosto 2015

Sentenze2


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-01, n. 202310428
    Provvedimento:
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    • abilitazione alla patente di guida·
    • annullamento circolare ministeriale·
    • art. 121 del Codice della Strada·
    • cessazione della materia del contendere·
    • competenza degli esaminatori di patente·
    • esaminatori di patente·
    • interesse immediato e concreto·
    • legittimazione ad agire·
    • profili professionali per esami di guida·
    • ratio legis·
    • regolamento di attuazione del Codice della Strada·
    • riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili·
    • tempus regit actum·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-02-07, n. 202201367
    Provvedimento:
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    • abilitazione per esaminatori di patente·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 121 del Codice della Strada·
    • corsi di qualificazione iniziale·
    • dipartimento per la mobilità sostenibile·
    • dipendente pubblico·
    • esami di abilitazione·
    • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti·
    • modifiche legislative·
    • profili professionali del personale·
    • regolamento di attuazione del Codice della Strada·
    • riorganizzazione ministeriale·
    • sicurezza stradale·
    • valutazione dei requisiti professionali
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