Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. procedura di infrazione n. 2013/4020

Art. 5.Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/40201.Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 34:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
b)all'allegato n. 10:
1) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
2) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
3) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10.
2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche."
Il testo dell'articolo 1 dell'Allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' citato nelle note all'articolo 3, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice
Art. 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale:75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti:12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.".
Entrata in vigore il 3 agosto 2015

Sentenze53


  • 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-02-27, n. 202303339
    Provvedimento:
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    • annullamento delibere Agcom·
    • art. 34 cod. proc. amm.·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contributo per le garanzie nelle comunicazioni·
    • delibera Agcom n. 19/19/CONS·
    • delibera Agcom n. 527/18/CONS·
    • direttiva 2002/20/CE·
    • forza giudicata erga omnes·
    • giudizio amministrativo·
    • principio di effettività delle decisioni giudiziarie·
    • ricorso amministrativo·
    • sentenza Consiglio di Stato n. 209/2022

  • 2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-04-13, n. 202306375
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    • annullamento delibere·
    • base imponibile·
    • carenza di istruttoria·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese·
    • Contributi AGCOM·
    • costi amministrativi·
    • difetto di motivazione·
    • diritto dell'Unione·
    • duplice contribuzione·
    • principio di corrispondenza·
    • ragionevolezza·
    • ricavi riversati·
    • trasparenza·
    • violazione direttiva 2002/20

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301073
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • annullamento di atti presupposti·
    • annullamento di delibere amministrative·
    • art. 12 della Direttiva 2002/20/CE·
    • art. 1, commi 65 e 66 della legge n. 266/2005·
    • art. 34 del Trattato UE·
    • direttive europee·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • divieto di doppia imposizione·
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    • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
    • orientamento della Corte di Giustizia UE·
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    • principio di economicità·
    • principio di imparzialità·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di tassatività dei costi amministrativi·
    • regolazione ex ante·
    • spese amministrative

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-24, n. 202306969
    Provvedimento:
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    • annullamento delle delibere·
    • art. 12 della Direttiva Autorizzazioni·
    • art. 34 del D.Lgs. 259/2003·
    • attività di regolazione ex ante·
    • autorità di regolamentazione·
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    • principio di trasparenza·
    • proporzionalità e trasparenza·
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    • sentenza della Corte di Giustizia UE·
    • violazione dei vincoli comunitari

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404504
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese processuali·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per carenza di interesse·
    • principio di legalità·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • tutela cautelare·
    • violazione di direttive comunitarie
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