Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita

Art. 7.Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita

Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilita' sara' considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'articolo 2.
Il disposto dell'articolo 1, lettera c), della legge 8 agosto 1977, n. 582, e' applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati o a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'articolo 6.
I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennita' di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 21 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi