regime transitorio

Art. 17. Regime transitorio1.I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.I consigli dell'ordine eletti secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
3.In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, e' stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4.Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonche' dai consigli eletti secondo le modalita' previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.
Note all'art. 17:
- Il decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, reca: «Uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 decreto legislativo n. 156/2012.».
- Per il testo dell'art. 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2, comma 1.
Entrata in vigore il 20 luglio 2017

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