attivita' del mediatore

Art. 2. Attivita' del mediatore

L'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione non puo' essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non e' iscritto all'albo.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di societa' esercenti tale attivita', e' precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1985
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