abrogazione di norme

Art. 32. Abrogazione di norme1.Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
2.L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' abrogato.
((3.Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o piu' regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali. ))
Entrata in vigore il 22 agosto 1994
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