Art 25
Art. 25.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4)) Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
-----------------AGGIORNAMENTO (1) La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge."-----------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento."
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4)) Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
-----------------AGGIORNAMENTO (1) La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge."-----------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento."
1. Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2482Provvedimento: N 5407/23 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 06 maggio 2024 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5407/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA IA NI, nato a [...] il [...] e residente ivi alla via G.A. Borgese n.9, cf: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Maria Di Mauro, giusta procura in atti; – Ricorrente – CONTRO I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) (cod. fisc. 800 78 75 05 87) in persona …Leggi di più...
2. Trib. Lecce, sentenza 08/02/2024, n. 385Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: NO AR IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cosima Inguscio, ricorrente; e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Maddalena Berloco, AR Teresa Petrucci; oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato il 21.6.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver ricevuto comunicazione dall'Inps relativa al rigetto delle istanze …Leggi di più...
3. Trib. Foggia, sentenza 15/05/2024, n. 1549Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 9312/2021 R.G. Lavoro e vertente TRA SA TO, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. FRANCESCO DI NATALE; RICORRENTE E INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dagli avv.ti GRAZIA GUERRA e CHIARA CONTURSI; RESISTENTE oggetto: ratei assegno ordinario di invalidità RAGIONI DI FATTO …Leggi di più...
4. Trib. Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 750Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: De NA ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Papa e Gabriele Rampino, ricorrente; e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Graziuso e Mariateresa Nasso; oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato il 24.8.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver ricevuto in data 16.2.2022 (vds. ricorso Cisoa in atti) …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/07/2024, n. 598Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: 1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente 2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel. 3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 516 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), (C.F. 80078750587), in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari …Leggi di più...