Art 3

Art. 3. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e
societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
((Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee C-197/03 dell'11 maggio 2006.))
1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: "maturati" e' sostituita dalla seguente: "pagati".
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ((valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007)) si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale e' impignorabile.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.
((7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme versate";
c) al comma 3, le parole: "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni". ))
Entrata in vigore il 11 aprile 2007

Sentenze2

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