lavori in prossimita' di parti attive

Art. 83. Lavori in prossimita' di parti attive1.Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza di linee elettriche)) o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2.Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute ((nelle pertinenti norme tecniche)).
Entrata in vigore il 5 agosto 2009

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