requisiti di salute e di sicurezza

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza1.I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2.I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
((3.L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.))4.La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5.Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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