titoli e requisiti del medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente1.Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a)specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b)docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c)autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d)specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
((d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.))2.I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)). I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3.Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
4.I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)).
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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