requisiti di sicurezza

Art. 81. Requisiti di sicurezza1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2.Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le ((pertinenti norme tecniche)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106)).
Entrata in vigore il 5 agosto 2009

Sentenze1

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