obblighi del datore di lavoro

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro((1.Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:))2.A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a)le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b)i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c)tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3.A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
((3-bis.Il datore di lavoro prende, altresi', le misure necessarie affinche' le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))
Entrata in vigore il 5 agosto 2009

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