lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto1.I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui ((all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).
2.Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3.Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4.Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a)rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b)fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c)verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d)adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e)adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f)adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g)natura dei lavori ((, data di inizio)) e loro durata presumibile;
h)luogo ove i lavori verranno effettuati;
i)tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l)caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5.Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. ((Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.))6.L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti ((di cui all'articolo 250)).
7.Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
2.Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3.Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4.Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a)rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b)fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c)verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d)adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e)adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f)adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g)natura dei lavori ((, data di inizio)) e loro durata presumibile;
h)luogo ove i lavori verranno effettuati;
i)tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l)caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5.Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. ((Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.))6.L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti ((di cui all'articolo 250)).
7.Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200504Provvedimento:Leggi di più...- amianto·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 256 D.Lgs. 81/2008·
- contraddittorio procedimentale·
- discrezionalità tecnica dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- esecuzione in danno·
- messa in sicurezza di siti contaminati·
- ordinanza sindacale·
- partecipazione procedimentale·
- penali per ritardo nei lavori·
- sostituzione in rivalsa·
- sovralluoghi e accertamenti tecnici·
- sviamento di potere·
- tutela della salute pubblica
2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202401263Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione dell'appalto·
- appalti pubblici·
- art. 13 disciplinare di gara·
- art. 34 comma 2 c.p.a.·
- art. 47 comma 2 d.l. 77/2021·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- art. 85 comma 5 d.lgs. 5/2016·
- diritti di difesa·
- esclusione dalla gara·
- principio di massima partecipazione·
- principio di proporzionalità·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- provare i requisiti minimi·
- rapporto sulla situazione del personale·
- requisiti di partecipazione·
- revoca dell'aggiudicazione·
- ricorso amministrativo·
- soccorso istruttorio·
- subappalto necessario
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-09-10, n. 202402122Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- art. 20 d.lgs. 758/94·
- art. 256 d.lgs. 81/08·
- art. 301 d.lgs. 81/08·
- autotutela·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- giurisprudenza·
- oscuramento dei dati personali·
- polizia giudiziaria·
- procedimento amministrativo·
- procedimento penale·
- spesa processuale·
- traslatio iudicii·
- verbale di prescrizione
4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-08-12, n. 202200298Provvedimento:Leggi di più...- art. 256 D.Lgs. 81/2008·
- art. 54 D.Lgs. 267/2000·
- eccesso di potere·
- istruttoria amministrativa·
- messa in sicurezza area contaminata·
- misure cautelari monocratiche·
- notifica atti amministrativi·
- ordinanza sindacale·
- persona giuridica·
- procedimento amministrativo·
- rateizzazione delle spese·
- sospensione del provvedimento amministrativo·
- sostituzione in intervento·
- tutela del contraddittorio·
- violazione e falsa applicazione di norme
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-02, n. 202200459Provvedimento:Leggi di più...- art. 192 D.Lgs. n. 152/2006·
- art. 50 D.Lgs. n. 267/2000·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- bonifica amianto·
- commissario liquidatore·
- concordato preventivo·
- ordinanza sindacale·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti speciali·
- tutela della salute pubblica