obblighi degli utilizzatori

Art. 23. Obblighi degli utilizzatori1.Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonche' alle entita' di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a)con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
b)con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.
2.Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni e' sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.
3.Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.
4.Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.
Entrata in vigore il 27 marzo 2017

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