(programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
Art. 5.(Programmi d'informazione nei mezzi
radiotelevisivi)1.La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non
oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento,
l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
2.Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3.I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4.Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla
data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
radiotelevisivi)1.La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non
oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento,
l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
2.Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3.I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4.Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla
data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300547Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai mezzi di informazione·
- carenza di istruttoria·
- comunicazione politica·
- delibera autorità garante comunicazioni·
- eccesso di potere·
- imparzialità e obiettività·
- monitoraggio media·
- par condicio elettorale·
- pluralismo informativo·
- programmi di informazione·
- riequilibrio dell'informazione·
- sanzione amministrativa·
- tempi di parola politici·
- violazione parità di trattamento
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300696Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge n. 28/2000·
- art. 1, comma 31, legge n. 249/1997·
- compensazione delle spese di lite·
- delibera sanzionatoria AGCom·
- ordine di riequilibrio·
- par condicio·
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- principio di tipicità·
- sanzione amministrativa·
- TAR e Consiglio di Stato·
- violazione delle norme sulla comunicazione politica
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300695Provvedimento:Leggi di più...- art. 10, comma 2, legge n. 28/2000·
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4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-01, n. 202210569Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1, commi 31 e 32, L. n. 249/97·
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- delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- diritto amministrativo·
- garanzie partecipative·
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- imparzialità dell'informazione·
- monitoraggio dell'informazione politica·
- ordine prescrittivo·
- parità di accesso ai mezzi di informazione·
- partecipazione procedimentale·
- pluralismo informativo·
- principio di legalità·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento amministrativo·
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5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-27, n. 202307240Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera AGCOM·
- art. 2 legge n. 28/2000·
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