(messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
Art. 7.(Messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici)1.Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di
quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi
titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e
alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'.
2.Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a)annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b)pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c)pubblicazioni di confronto tra piu' candidati .
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
e periodici)1.Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di
quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi
titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e
alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'.
2.Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a)annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b)pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c)pubblicazioni di confronto tra piu' candidati .
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300545Provvedimento:Leggi di più...- annullamento sanzione·
- art. 64 comma 2 c.p.a.·
- eccesso di potere·
- giudizio amministrativo·
- monitoraggio media·
- par condicio·
- principio di parità di accesso ai programmi di informazione·
- riequilibrio informativo·
- sanzione amministrativa·
- sospensione di provvedimento amministrativo
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300551Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- comunicazione politica·
- eccesso di potere·
- mancanza di contestazione·
- ordine di riequilibrio·
- par condicio elettorale·
- partecipazione procedimentale·
- pluralismo sostanziale·
- programmi di informazione·
- provvedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- tutela del sistema democratico·
- violazione art. 10, comma 2, legge 28/2000·
- violazione art. 1, comma 31, legge 249/1997
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-09, n. 202006267Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera amministrativa·
- carenza di motivazione·
- commistione tra comunicazione politica e informazione·
- criteri di vigilanza sui telegiornali·
- disparità di trattamento·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimità costituzionale di legge·
- libertà editoriale·
- perenzione del ricorso·
- pluralismo politico e istituzionale