messaggi politici autogestiti

Art. 3. Messaggi politici autogestiti1.Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ((. . .)), di seguito denominati "messaggi". ((1))2.La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3.I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4.Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). ((1))6.Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione e' richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore e' effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non
utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico.
Ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca ((. . .)) l'indicazione del soggetto committente. ((1))7.Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente
messaggi politici autogestiti gratuiti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). ((1))8.L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.
Entrata in vigore il 18 novembre 2003

Sentenze4


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300547
    Provvedimento:
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    • accesso ai mezzi di informazione·
    • carenza di istruttoria·
    • comunicazione politica·
    • delibera autorità garante comunicazioni·
    • eccesso di potere·
    • imparzialità e obiettività·
    • monitoraggio media·
    • par condicio elettorale·
    • pluralismo informativo·
    • programmi di informazione·
    • riequilibrio dell'informazione·
    • sanzione amministrativa·
    • tempi di parola politici·
    • violazione parità di trattamento

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-05, n. 202005861
    Provvedimento:
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    • accesso civico generalizzato·
    • art. 5 D.Lgs. 33/2013·
    • compensazione delle spese di lite·
    • controllo democratico sull'attività amministrativa·
    • diritti di proprietà intellettuale·
    • diritto di accesso ai dati·
    • disponibilità dei dati·
    • principio di buon andamento dell'amministrazione·
    • trasparenza amministrativa·
    • usucapione dei dati

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2014-02-04, n. 201401392
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 10 CEDU·
    • disciplina delle trasmissioni di infotainment·
    • eccesso di potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
    • libertà di ricevere e comunicare informazioni·
    • obiettività e imparzialità·
    • parità di trattamento delle forze politiche·
    • pluralismo nell'informazione·
    • principi di completezza e correttezza dell'informazione·
    • spese di giudizio

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2014-02-04, n. 201401394
    Provvedimento:
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    • accesso dei soggetti politici ai media·
    • annullamento di delibera AGCOM·
    • art. 10 CEDU·
    • art. 60 c.p.a.·
    • eccesso di potere·
    • libertà d'informare·
    • monitoraggio dei tempi di parola·
    • par condicio nelle trasmissioni·
    • principi del pluralismo nell'informazione·
    • regolamentazione delle trasmissioni di informazione·
    • violazione dei principi di imparzialità e pluralità
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