incompatibilita' e regime di impegno

Art. 1. Incompatibilita' e regime di impegno1.L'ufficio di ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attivita' imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.
2.(( I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attivita' didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore )) .L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
3.I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attivita' libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attivita' proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.
4.Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilita' e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5.In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilita' di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
((5-bis.Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilita' con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.
5-ter.La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilita' con l'esercizio di attivita' professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi ))
Entrata in vigore il 29 aprile 1987
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