Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 33
Art. 33.
(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972)
Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione
1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3 ((, nonche' dei rimborsi fiscali di cui
allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla
presentazione della dichiarazione di successione))
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al
concessionario del servizio per la riscossione di Roma.
2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli
errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella
determinazione della base imponibile e ad escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24
o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare
nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per
la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione
integrativa.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 23, comma 3, lettera c) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".
(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972)
Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione
1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3 ((, nonche' dei rimborsi fiscali di cui
allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla
presentazione della dichiarazione di successione))
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al
concessionario del servizio per la riscossione di Roma.
2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli
errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella
determinazione della base imponibile e ad escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24
o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare
nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per
la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione
integrativa.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 23, comma 3, lettera c) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".