Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 43

Art. 43.
(Art. 28 D.P.R. n. 637/1972)
Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).
Entrata in vigore il 27 novembre 1990
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