Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 14
Art. 14.
(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)
Beni immobili e diritti reali immobiliari
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse;
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)
Beni immobili e diritti reali immobiliari
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse;
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.