Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 60

Art. 60.
(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)
Rinvio
1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Entrata in vigore il 27 novembre 1990

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