responsabilita' civile per fatti costituenti reato

Art. 13. Responsabilita' civile per fatti costituenti reato1.Chi ha subi'to un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.
In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.
2.All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresi' secondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' dei pubblici dipendenti.
((2-bis.Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso))
Entrata in vigore il 4 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi