Art 14-bis

Art. 14-bis.
(( (Informazioni).

1.I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a)assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b)perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2.L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3.L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.
Entrata in vigore il 29 aprile 2011
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