responsabilita' dell'ente

Art. 5. Responsabilita' dell'ente1.L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2.L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Entrata in vigore il 19 giugno 2001
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